P.S.I.
Associazione Siciliana Etnea
Persone Svantaggiate ed Invalide
i fiscali per disabili
AGEVOLAZIONE
I.V.A. AL 4% SULL'ACQUISTO DI VEICOLI:
ai sensi della Legge n. 97 del 9 aprile 1986;
ai sensi della Legge n. 104/92 art. 27;
ai sensi della Legge n. 449 del 27/12/97 (Legge Finanziaria
1998);
ai sensi della Legge n. 342 del 21/11/00 art. 50;
ai sensi della Legge n. 388 del 23/12/00 art. 30;
ai sensi della Circolare Ministero delle Finanze n. 1
del 03/01/00;
ai sensi della Circolare Ministero delle Finanze n. 46
del 11/05/01;
L'agevolazione IVA ridotta al 4%, già prevista per i
guidatori disabili, con auto adattata, inclusa quella munita di solo cambio
automatico di serie, ora è estesa anche ai disabili di seguito specificati, non
in possesso di patente speciale per l'acquisto di autovetture, motocarrozzette,
autoveicoli o motoveicoli per uso promiscuo o per trasporti specifici (entro i
limiti di cilindrata di 2000 cc. per motori a benzina e 2800 cc. per motori diesel):
non vedenti e sordomuti;
disabili psichici o
mentali gravi titolari di indennità di accompagnamento.
E' possibile usufruire di questa riduzione fiscale una
volta ogni quattro anni, a meno che il veicolo non venga cancellato dal
Pubblico Registro a seguito di furto o demolizione.
Documentazione
da presentare, che dovrà essere allegata alla fattura del veicolo ed inviata
dal concessionario all'Ufficio IVA entro 30 gg. dalla data della cessione:
DISABILI IN POSSESSO DI PATENTE
SPECIALE
(O MUNITI DI FOGLIO ROSA PER IL
CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE).
fotocopia della
patente di categoria speciale;
fotocopia del certificato della Commissione Medica
Provinciale con relativa prescrizione degli adattamenti di guida, in occasione
di primo rilascio o di rinnovo patente;
autocertificazione
attestante che nel quadriennio anteriore non sia stato effettuato nessun
acquisto di autovettura in regime di IVA agevolata.
COLORO CHE SONO MUNITI DI FOGLIO ROSA PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE
DOVRANNO INVECE ALLEGARE:
fotocopia del foglio rosa contenente l'indicazione
della prescrizione di guida.
FERMO RESTANDO L'OBBLIGO DI PRODURRE LA FOTOCOPIA DELLA PATENTE ENTRO 1 ANNO
DALLA DATA DI ACQUISTO.
DISABILI NON IN POSSESSO DI PATENTE
(TRASPORTATI)
fotocopia della carta di circolazione del veicolo,
oppure del foglio di via provvisorio;
autocertificazione attestante che nel quadriennio
anteriore non sia stato effettuato nessun acquisto o importazione di
autovetture in regime di IVA agevolata;
disabili affetti da handicap psichico o mentale, o con
grave limitazione permanente della deambulazione, compresi i pluriamputati,
devono produrre fotocopia del certificato per l'accertamento dello stato di
handicap rilasciato dalla Azienda Sanitaria Locale ai sensi dell'art. 4 della
Legge 104/92. Per coloro che sono affetti da handicap sensoriale, è sufficiente
presentare il certificato di invalidità rilasciato da una qualsiasi Commisione
Medica Pubblica.
Per i disabili fiscalmente a carico di un familiare,
per i minori oppure per le persone interdette è necessario allegare anche:
certificato di stato di famiglia; unitamente ad una
autocertificazione nella quale si dichiara che la persona disabile è
fiscalmente a carico dell'intestatario del veicolo.
Per le categorie sopra citate il beneficio dell'iva
agevolata si ottiene a prescindere dall'adattamento del veicolo.
L'adattamento funzionale del veicolo alle necessità del
portatore di handicap rimane invece, elemento essenziale, ai fini della
concessione delle agevolazioni fiscali, per quei soggetti che, pur affetti da
una ridotta o impedita capacità motoria permanente, non sia stata dichiarata la
"grave limitazione della capacità di deambulazione" da parte delle
Commissioni Mediche competenti.
ESENZIONE DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA
(BOLLO AUTO)
ai sensi della Legge n. 449 del 27/12/97 e relativa
circolare n. 30/E del 27/01/98 emanata dal Ministero delle Finanze;
ai sensi della Legge 342 del 21/11/00;
ai sensi della Circolare del Ministero delle Finanze n°
186/E del 15/07/98;
 ai sensi della Circolare del Ministero delle
Finanze n° 207/E del 16/11/00;
ai sensi della Circolare del Ministero delle
Finanze-Agenzia delle Entrate n° 1 del 03/01/01.
Valida per un solo veicolo.
Questa normativa ha esteso anche alle categorie di
disabili sensoriali, psichici o mentali gravi tale esenzione.
Documentazione da presentare presso qualsiasi AUTOMOBIL CLUB per l'ottenimento
del riconoscimento dell'esonero dal pagamento del bollo auto. Non è necessario
presentare ogni anno una nuova richiesta di esenzione.
DISABILI IN POSSESSO DI PATENTE SPECIALE:
fotocopia della carta di circolazione (libretto)
riportante l'annotazione dell'avvenuto collaudo relativo alle modifiche di
guida come prescritto sulla patente stessa;
fotocopia della patente di guida speciale con
l'indicazione delle suddette modifiche;
fotocopia della prescrizione di guida rilasciata dalla
Commissione Medica Provinciale (UNICAMENTE PER COLORO CHE HANNO L'OBBLIGO DEL
SOLO CAMBIO AUTOMATICO);
fotocopia del certificato per l'accertamento
dell'handicap rilasciato dalla Azienda Sanitaria Locale a norma dell'art. 4
della Legge 104/92 (DA RICHIEDERE PRESSO LA ASL DI APPARTENENZA);
oppure il certificato ove sia indicata l'invalidità, rilasciato
da una Commissione Medica Pubblica.
DISABILI NON IN POSSESSO DI PATENTE SPECIALE (TRASPORTATI):
fotocopia della carta di circolazione del veicolo;
Per i non vedenti e sordomuti:
certificato di invalidità che attesti la loro
condizione, rilasciato da una Commissione medica pubblica;
Per disabili psichici o mentali:
verbale di accertamento dell'handicap emesso dalla
Commissione medica presso la ASL di cui all'art. 4 della legge n° 104 del 1992,
dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave (ai
sensi del comma 3, dell'art. 3 della Legge n° 104 del 1992). derivante da
disabilità psichica e certificato di attribuzione dell'indennità di
accompagnamento (di cui alle Leggi 18 del 1980 e n°508 del 1988) emessa dalla
Commissione a ciò preposta (Commissione per l'accertamento dell'invalidità
civile di cui alla Legge n° 295 del 1990);
Per disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione, o
pluriamputati:
verbale di accertamento dell'handicap emesso dalla
Commissione medica presso la ASL di cui all'art. 4 della Legge n°104 del 1992,
dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave (ai
sensi del comma 3, dell'art. 3 della Legge n° 104 del 1992) derivante da
patologie (ivi comprese le pluriamputazioni) che comportano una limitazione
permanente della deambulazione.
PER I DISABILI FISCALMENTE A CARICO di un familiare, per i minori oppure per le
persone interdette necessario allegare anche:
certificato di stato di famiglia;
autocertificazione nella quale si dichiara che la
persona disabile è fiscalmente a carico dell'intestatario del veicolo.
ARTICOLO 4 DELLA LEGGE 104/92
"Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla
necessità d'intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva
individuale residua, di cui all'art. 3, sono effettuati dalle unità sanitarie
locali mediante le Commissioni Mediche che sono integrate da un operatore
sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le aziende
sanitarie locali."
Documentazione richiesta per la prenotazione della suddetta visita medica:
certificato di residenza (carta semplice);
certificato di stato di famiglia (carta semplice);
certificato del proprio medico curante attestante la
patologia;
domanda da compilare (ritirare presso lo sportello
della A.S.L.).
ESENZIONE IMPOSTA I.P.T.
ESENZIONE IMPOSTA PROV. DI TRASCRIZIONE I.P.T. ( NUOVA IMMATRICOLAZIONE O
PASSAGGIO DI PROPRIETA'):
ai sensi del D.M. 27 nov. 98 n. 435
ai sensi della circolare del Ministero delle Finanze,
Agenzia delle Entrate n° 1 del 03/01/2001.
Parallelamente all'esenzione del bollo, i veicoli destinati
al trasporto o alla guida dei disabili appartenenti alle categorie sopra
indicate non scontano tale imposta provinciale. I non vedenti e sordomuti sono
esclusi da questa esenzione, a meno che le province non abbiano deliberato il
contrario come recentemente accaduto per la Provincia Regionale di Catania che
ha previsto proprio l'esclusione dal pagamento dell'I.P.T. a favore dei non
vedenti.
AGEVOLAZIONI IVA AL 4% PER PRESTAZIONI RESE DALLE OFFICINE PER L'ADATTAMENTO
DEI VEICOLI;
Ai sensi della Circolare del Ministero delle
Finanze-Agenzia delle Entrate n° 46 del 11/05/01.
Attualmente la normativa dispone l'applicazione
dell'iva agevolata al 4% alle prestazioni rese dalle officine per adattare i
veicoli, anche non nuovi di fabbrica, acquistata dai disabili per il proprio
trasporto oppure da titolari di patente B speciale, intestatari del veicolo
senza alcun riferimento espresso ai limiti di cilindrata (2000 cc. per motori
benzina e 2800 cc. per motori diesel), previsti invece per l'acquisto del
veicolo.
AGEVOLAZIONE IVA AL 4% PER LA CESSIONE DI PEZZI, PARTI STACCATE ED ACCESSORI
DESTINATI AI VEICOLI UTILIZZATI DAI PORTATORI DI HANDICAP;
Ai sensi della circolare del Ministero delle
Finanze-Agenzia delle Entrate n° 46 del 11.06.2001.
La suddetta normativa ha chiarito che l'agevolazione si
applica esclusivamente alle cessioni di quei beni che possono essere utilizzati
solo come pezzi, parti staccate ed accessori propri delle particolari
apparecchiature che sopperiscono al problema del disabile e quindi non per i
pezzi di ricambio riguardanti strettamente il veicolo.
AGEVOLAZIONE IVA al 4% PER ACQUISTO SUSSIDI TECNICI ED INFORMATICI:
Ai sensi della Legge 30/1997
Il Ministero delle Finanze ha approvato il 14 marzo
1998, il decreto che fissa le condizioni e le modalità alle quali è subordinata
l'applicazione dell'aliquota del 4% anche ai sussidi tecnici ed informatici
rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei soggetti portatori
di handicap;
Come sussidi tecnici e informativi vengono considerate:
"le apparecchiature ed i dispositivi basati su tecnologie meccaniche,
elettroniche o informatiche, appositamente fabbricati o di comune reperibilità,
preposti ad assistere alla riabilitazione, o a facilitare la comunicazione
interpersonale, l'elaborazione scritta o grafica. Il controllo dell'ambiente e
l'accesso alla informazione e alla cultura in quei soggetti per i quali tali
funzioni sono impedite o limitate da menomazioni di natura motoria, visiva,
uditiva o del linguaggio".
DETRAZIONE IRPEF
(Oneri Deducibili quali SPESE MEDICHE):
ai sensi del Provvedimento del 25/01/01 dell'Agenzia
delle Entrate del Ministero delle Finanze
Acquisto di veicoli e relative spese di riparazione:
da parte dei titolari di patente speciale;
da parte dei soggetti trasportati sotto-indicati:
non vedenti e sordomuti;
disabili con handicap psichico o mentale grave,
titolari dell'indennità di accompagnamento;
disabili con grave limitazione della deambulazione;
disabili affetti da difficoltà motorie (per i quali
rimane l'obbligo di adattare la vettura);
pluriamputati
Le spese riguardanti l'acquisto e l'eventuale
adattamento dei mezzi di locomozione dei disabili danno diritto a una
detrazione di imposta pari al 19% del loro ammontare.
Per mezzi di locomozione s'intendono le autovetture,
senza limiti di cilindrata, le motocarrozzette, gli autoveicoli o motoveicoli
per uso promiscuo o per trasporto specifico del disabile, nonchè, dallo scorso
anno anche gli autocaravans, usati o nuovi.
La detrazione compete una sola volta (cioè per un solo
veicolo) nel corso di un quadriennio e nei limiti di un importo di € 18.075,99
l'eventuale adattamento.
E' possibile ottenere nuovamente il beneficio per
acquisti effettuati entro il quadriennio, solo a condizione che il primo
veicolo beneficiario risulti cancellato dal Pra (Pubblico Registro
Automobilistico).
In caso di furto, la detrazione per il nuovo veicolo
che venga riacquistato entro il quadriennio spetta, sempre entro il limite di €
18.075,99, al netto dell'eventuale rimborso assicurativo.
Si può fruire dell'intera detrazione per il primo anno,
oppure si può optare in alternativa, per la riparazione della stessa, in
quattro quote annuali di pari importo.
Oltre che le spese di acquisto, la detrazione spetta
anche per le riparazioni, escluse quelle di ordinaria manutenzione. Sono
esclusi anche i costi di esercizio quali; il premio assicurativo, il carburante
e il lubrificante. Anche in questo casola detrazione ai fini IRPEF spetta per
una sola volta nel corso del quadriennio.
Se il disabile è titolare di redditi propri per un
importo lordo superiore a € 2.840,51 annuo (escluso le indennità e/o assegni di
invalidità e/o accompagno), il documento di spesa deve essere a lui intestato.
Se, invece, il disabile ha un reddito inferiore a tale cifra e quindi è
fiscalmente a carico di un familiare, il documento comprovante la spesa può
essere indifferentemente intestato al disabile o alla persona di famiglia della
quale egli risulta fiscalmente a carico.
In favore delle persone non vedenti sono state, da
ultimo, introdotte le seguenti agevolazioni:
detrazioni dell'IRPEF del 19% delle spese sostenute per
l'acquisto del cane guida (dal periodo d'imposta 2000). La detrazione può
essere utilizzata, a scelta, in unica soluzione oppure in quattro quote annuali
di pari importo;
detrazione forfettaria di € 516,456 (un milione di
vecchie lire) delle spese sostenute per il mantenimento del cane guida.
92 art. 27;